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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

Piazza Duomo n.10 - 90015 Cefalù (PA)

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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

 

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INFORMAZIONI SULLA DURATA DI UN PROCESSO CANONICO DI NULLITA' MATRIMONIALE

 

 

Premesso che il Codice di Diritto Canonico stabilisce che il processo ordinario abbia una durata massima di un anno, una pratica di nullità matrimoniale trattata con rito ordinario presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù - in assenza di particolari difficoltà eventualmente legate al forte contrasto tra le parti in causa, alla notifica di atti o alla raccolta delle prove testimoniali, documentali o cliniche (si pensi, a titolo esemplificativo, all'esecuzione di eventuali perizie sulle parti oppure alla commissione di rogatorie ad altri tribunali ecclesiastici sia in Italia sia all'estero o, ancora, alla notifica di atti presso istituti di pena o a parti residenti al di fuori del territorio nazionale e/o europeo) - può concludersi anche entro 9 mesi, dall'introduzione del libello alla pubblicazione della sentenza. 

 

Consultando le pagine di questo sito dedicate all'iter processuale ordinario come anche al processo breve, si può avere comunque un quadro maggiormente chiaro di quali sono le varie fasi che caratterizzano i processi di dichiarazione di nullità matrimoniale. 

 

Per quanto concerne invece il processo di appello, lo stesso si svolge, per sommi capi, come segue:
 

- questo T.E.D. di Cefalù trasmette al tribunale di secondo grado l'istanza di appello unitamente agli atti, alle carte dibattimentali e alla relazione di sentenza; 

- il tribunale di secondo grado a cui è stato rivolto l'appello provvede a nominare i giudici e il difensore del vincolo che esamineranno tutta la documentazione di cui al punto precedente; 
- trascorso il tempo necessario per un attento e ponderato studio degli atti, i giudici si riuniscono per prendere la loro decisione, che può comportare due tipi di risposta: 

 

  • la conferma dell'esito della sentenza emessa in primo grado da questo T.E.D.;
  • il rinvio della causa all’ordinario esame, ovvero la riapertura del processo presso il tribunale di seconda istanza adito dall'appellante (tribunale che, nel caso di questo T.E.D., può essere il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Palermo oppure il Tribunale Apostolico della Rota Romana).
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