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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

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E-mail: tribunale@diocesidicefalu.org - notaioted@diocesidicefalu.org

 

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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

 

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IL PROCESSO CANONICO: DALL'INTRODUZIONE DEL LIBELLO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

 

 

Il quadro normativo essenziale di riferimento è presentato dalle norme contenute nel Codice di Diritto Canonico, dall’Istruzione del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi Dignitas Connubii e dal Motu Proprio di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus (a questi testi normativi ci si riferirà, in questa ed in tutte le altre pagine del sito, citandone rispettivamente gli acronimi 'C.D.C. , 'D.C.' e 'M.I.D.I.').

 

E' doveroso premettere che, nonostante l’introduzione di una causa di nullità del matrimonio non richieda necessariamente che sia stata già dichiarata la separazione legale dei coniugi, tale passo sarebbe opportuno, in quanto vi sono aspetti (come ad esempio l’affidamento dei figli e le questioni economiche e patrimoniali) che soltanto il giudice civile può regolare e sui quali sarebbe bene aver fatto chiarezza prima di intraprendere il processo di nullità affinché quest'ultimo possa svolgersi in un contesto più sereno che consenta di accertare con maggiore semplicità la verità sulla vicenda matrimoniale in questione.

 

Detto questo, il primo passo preliminare al processo è la consulenza pregiudiziale, che, nel caso di questo T.E.D. di Cefalù, viene offerta a titolo gratuito dal Patrono Stabile. Tale consulenza previa può essere effettuata anche presso uno degli avvocati e procuratori ammessi a patrocinare presso questo T.E.D., sebbene in questo secondo caso non è possibile assicurare la gratuità della prestazione.  

 

La consulenza pregiudiziale ha lo scopo di:

verificare la sussistenza di un fondamento giuridico, tecnicamente definito fumus boni iuris (cioè, parvenza di buon diritto), la cui presenza è condizione necessaria per poter iniziare un procedimento di nullità matrimoniale;

- individuare gli eventuali capi di nullità

- fornire il necessario supporto per la preparazione del libello e le informazioni utili al reperimento dei documenti da allegare al medesimo (consultare, in proposito, la pagina di questo sito dedicata alla documentazione da presentare per l'introduzione di una causa).

 

Le fasi che compongono il processo sono sostanzialmente quattro: fase introduttoria, fase istruttoria, fase dibattimentale e fase decisoria.

 

 

1. La fase introduttoria procede come segue:
 

  • Individuazione del Tribunale competente a trattare la causa di nullità del matrimonio (canoni 1672 e 1673 del C.D.C. e articoli 8-21 della D.C.), che di norma è quello della Diocesi nel cui territorio: 
    - è stato celebrato il matrimonio in questione;
    - una o entrambe le parti hanno il domicilio o quasi-domicilio;
    - si deve raccogliere la maggior parte delle prove.

     
  • Presentazione del libello da parte di uno (parte attrice) o di entrambi i coniugi (nel caso di libello congiunto).
    Il libello è fondamentale anzitutto perché « il Giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata domanda da parte di chi […] ha il diritto di impugnare il matrimonio » (articolo 114 della D.C. e canone 1501 del C.D.C.); in secondo luogo, perché esso, tra l’altro, deve contenere, « anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato » (articolo 116 § 1 n.2 della D.C.), indicando, « almeno sommariamente, su quali atti e su quali mezzi di prova l’attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce » (articolo 116 § 1 n.3 della D.C. e canone 1504 n.2 del C.D.C.). Le ragioni che andranno a costituire i capi di nullità devono necessariamente riferirsi al periodo antecedente la celebrazione delle nozze. Gli eventi e le circostanze verificatisi in costanza di matrimonio aiuteranno nella ricerca della verità processuale.

     
  • Citazione in giudizio dell’altro coniuge (che è parte convenuta), atto con il quale l’istanza comincia ad essere pendente (articolo 129 della D.C.), e contestuale designazione da parte del Vicario Giudiziale del Difensore del vincolo (articolo 118 § 2 della D.C.).
     
  • Contestazione della lite, cioè la determinazione e la fissazione, da parte del Vicario Giudiziale (ai sensi del canone 1513 del C.D.C.), dei motivi giuridici (peraltro modificabili nel corso del processo, ai sensi del canone 1514 del C.D.C. e dell’articolo 136 della D.C.) per i quali si domanda la nullità e sui quali, dunque, si dovrà indagare. La formula del dubbio, infatti, « determina la materia che deve essere oggetto dell’indagine » (articolo 160 della D.C.) e la sentenza dovrà rispondere su tali capi. Contestualmente alla formulazione del dubbio, il Vicario Giudiziale costituisce il Collegio giudicante, formato da tre Giudici, di cui uno è il Presidente di Turno. A quest'ultimo spetta designare, tra i Giudici che compongono il Collegio, il Ponente (o Relatore), il quale acquisisce i medesimi poteri del Presidente di Turno. Il Ponente può svolgere l'istruttoria, deve relazionare sulla causa agli altri Giudici e deve redigere per iscritto la sentenza sotto forma di risposta al dubbio proposto (articolo 47 §§ 1-2 della D.C.).

 

 

2. La fase istruttoria è quella parte del processo nel corso della quale vengono raccolte, sotto la moderazione e la guida del Giudice, le prove, che possono essere « di qualsiasi genere, sempre che esse appaiano utili per la decisione della causa e siano lecite » (articolo 157 § 1 della D.C.). Le prove vengono proposte dalle parti, private e pubbliche, o anche cercate e acquisite d’ufficio dal Giudice. Tali prove sono costituite dalle deposizioni delle parti e dei testimoni, da eventuali prove documentali prodotte in giudizio dalle parti e/o dai testimoni, da perizie (di parte e/o d’ufficio) e da presunzioni.

 

 

3. La fase dibattimentale, contempla, nell'ordine: 

  • La pubblicazione degli atti (ai sensi del canone 1598 § 1 del C.D.C. e dell'articolo 229 § 1 della D.C.), con la quale il Giudice, tramite decreto, dà facoltà alle parti, ai loro Avvocati e al Difensore del vincolo di prendere visione degli atti istruttori (ovvero di tutte le prove raccolte nel corso delle due fasi precedenti), consentendo e garantendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel corso di tale fase possono essere avanzate dagli aventi diritto ulteriori richieste istruttorie la cui utilità sarà valutata dal Giudice, sentito il parere del Difensore del vincolo e/o della controparte (canone 1598 § 2 del C.D.C. e articolo 236 della D.C.);
     
  • La conclusione in causa, che viene sancita con apposito decreto emesso dal Giudice nel momento in cui questi ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita. In questa fase del processo le parti, solitamente tramite i propri legali, espongono per iscritto, con facoltà di replica, le proprie argomentazioni a favore della dichiarazione di nullità o contro la medesima (articoli 240 e 242-245 della D.C.).

 

 

4. La fase decisoria, infine, coincide con la riunione del Collegio dei tre Giudici, i quali possono dichiarare la nullità del matrimonio soltanto una volta raggiunta, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa, ossia quando « resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario » (articolo 247 § 2 della D.C.). Da annotare che il numero dei Giudici componenti il Collegio può essere elevato a cinque dal Moderatore del Tribunale nelle cause più difficili o di maggiore importanza (canone 1425 § 2 del C.D.C.).

La relazione della sentenza, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta dal Giudice entro un mese dalla decisione collegiale. È possibile che il Tribunale, in presenza di fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio, decida di apporre il divieto a passare a nuove nozze ad una o ad ambedue le parti in causa, inconsulto Ordinario oppure inconsulto Tribunali. Tale divieto può essere in seguito rimosso previa consultazione dell’Ordinario del luogo del domicilio della parte richiedente la rimozione di detto divieto (articolo 251 § 2 della D.C.).
La relazione della sentenza, una volta redatta dal Giudice Relatore e sottoscritta da tutti i componenti del Collegio giudicante e dal Cancelliere del Tribunale, deve essere pubblicata e notificata alle parti in causa e al Difensore del vincolo. La parte che si sentisse gravata dall'esito della sentenza può interporre appello avverso di essa entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta notifica. L'appello deve essere presentato al Tribunale di secondo grado naturale - che questo T.E.D. di Cefalù ha individuato nel T.E.D. di Palermo - o al Tribunale Apostolico della Rota Romana.

Nel caso in cui i 15 (quindici) giorni di cui sopra dovessero trascorrere senza che nessuno degli aventi diritto presenti formale opposizione alla decisione del Collegio, la sentenza diviene automaticamente definitiva ed esecutiva. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili nella pagina di questo sito dedicata all'interposizione dell'appello.

 

Prima della sua pubblicazione, la sentenza non ha comunque alcun valore, neppure se il suo dispositivo, su autorizzazione del Giudice, fosse stato reso noto alle parti (canone 1614 del C.D.C. e articolo 257 § 1 della D.C.).

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